Art. 223.
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri[Nota1].
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio[Nota2].
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205.
[Nota1]La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 313. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, come sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 381. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 74. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
[Nota2]La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 170. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 380. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.